Dalla Congregazione di Carità all’Ente Comunale di Assistenza

La Congregazione di Carità post-unitaria

L’estensione della legislazione sabauda in materia assistenziale, che si accompagnò al processo di unificazione nazionale, ebbe importanti conseguenze pure nei territori delle “antiche province”, a cominciare dalla Lombardia, che fu la prima ad applicare la normativa sulle opere pie concepita dal ministro dell’interno Urbano Rattazzi. In conformità alle leggi 20 novembre 1859 e 3 agosto 1862 n. 753, in ogni comune era prevista l’istituzione di un organismo denominato Congregazione di Carità, con competenze limitate all’ambito elemosiniero: la Congregazione assumeva le funzioni di amministrazione del patrimonio e di erogazione della beneficenza e il compito di provvedere all’amministrazione di “tutti i beni destinati genericamente a pro’ dei poveri in forza della legge, nonché la rappresentanza dei poveri appartenenti al comune e la sorveglianza dei legati ed opere pie di indole elemosiniera in altrui amministrazione”.
L’elezione dei membri delle Congregazioni – un presidente e otto consiglieri nei comuni con più di 10.000 abitanti – spettava ai singoli consigli comunali, mentre l’approvazione dei bilanci competeva alle deputazioni provinciali. Da questa data la storia dell’ente fu strettamente vincolata a quella del Comune, seguendone i cambiamenti di maggioranza politica. A Milano, durante la seduta inaugurale tenutasi l’8 gennaio 1862, il presidente Ignazio Prinetti comunicava di avere ottenuto “la facoltà di conservare l’attuale Amministrazione col relativo personale, sotto la dipendenza della Congregazione di Carità, direttamente responsabile della gestione di tutte le Opere pie concentrate e dipendenti dai Luoghi Pii Elemosinieri”. Nel 1868 fu approvato il Regolamento di Beneficenza e nel 1869 lo Statuto organico della Congregazione di Carità di Milano.
L’unificazione dell’organo decisionale e il ripristino del controllo sulle direzioni degli istituti amministrati ebbero immediati effetti a livello contabile, consentendo di recuperare lo sbilancio tra le entrate e le spese di beneficenza. Il superamento del dualismo tra Amministrazione e Direzione non significò tuttavia un radicale cambiamento nell’organizzazione degli uffici di via Olmetto, che continuarono a essere articolati in funzione delle competenze rispettivamente patrimoniali o di beneficenza.
L’erogazione dei sussidi venne pianificata suddividendo il territorio cittadino in sei compartimenti – corrispondenti ai sestieri individuati dalle sei porte cittadine – all’interno dei quali avrebbe agito un apposito Comitato di Beneficenza nominato dalla Congregazione di Carità e formato da un minimo di sei a un massimo di dodici delegati. Gli “assegni di beneficenza” erano destinati a soccorrere un numero di bisognosi in costante crescita, a causa del repentino incremento demografico, sostenuto dallo sviluppo economico di Milano nell’età post-unitaria e dall’aggregazione del Comune dei Corpi Santi nel 1873.
Accanto all’attività elemosiniera, rilevante era l’azione svolta attraverso gli istituti guidati dall’ente: la Pia Casa degli Incurabili di Abbiategrasso e la Pia Casa d’Industria di Milano, cui si aggiunse in quel periodo il Ricovero di Mendicità. Negli stessi anni, l’azione della Congregazione di Carità veniva estesa a specifiche emergenze sociali, come testimonia, nel 1875, l’istituzione dell’ “Opera pia pei Derelitti e orfani”, resa possibile da un generoso lascito di Luigi Manganoni e riservata ai fanciulli abbandonati o con famiglie problematiche.

Dalla Legge Crispi agli anni Trenta del Novecento

L’approvazione della Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, conosciuta anche come Legge Crispi in omaggio al suo principale ideatore, segnò un passaggio delicato nella storia dell’assistenza italiana per il suo carattere accentratore. La nuova normativa non solo confermava la sottomissione delle Congregazioni di Carità all’autorità tutoria delle Giunte provinciali amministrative (prevista dalla Legge 30 dicembre 1888 n. 5865), ma disponeva anche l’aggregazione alle singole Congregazioni delle cause pie con una rendita inferiore alle 5.000 lire e consentiva la trasformazione delle loro finalità, se ritenute cessate o non più adeguate alle esigenze contingenti.
Gli articoli inerenti queste disposizioni erano quelli più fortemente criticati da ampie fasce dell’opinione pubblica, specialmente cattolica, e dai parroci, ai quali era affidata la gestione di gran parte delle cause pie per le quali era prevista la concentrazione: l’aspra opposizione e i continui ricorsi fecero sì che i trasferimenti patrimoniali alle Congregazioni di Carità risultassero alla fine assai modesti. Il cambiamento di destinazione delle elargizioni rese possibile il loro adeguamento alle mutate esigenze sociali, come nel caso dei tradizionali lasciti per doti che vennero destinati all’assistenza ai fanciulli, agli inabili e agli anziani.
La nuova legge produsse importanti effetti anche sulle modalità di erogazione dell’assistenza, che portarono all’approvazione di un nuovo Regolamento di beneficenza nella seduta del Comitato amministrativo dell’ente il 12 maggio 1896. Il nuovo regolamento prevedeva l’istituzione di una Commissione di Beneficenza – formata dal Presidente dell’ente e da sei consiglieri designati al principio di ogni anno – che si avvaleva dell’opera di delegati al fine di garantire un’azione capillare sul territorio. L’area corrispondente al cessato circondario interno era suddivisa in sei Comitati compartimentali, mentre quella coincidente con il circondario esterno fu ripartita in sei Distretti. Per la peculiarità e delicatezza delle condizioni dei ricorrenti, esistevano poi un comitato per la beneficenza riservata e uno per l’assistenza ai minori. Per questi fanciulli si cominciava a pensare a una vera e propria casa di ricovero, poi effettivamente realizzata nel 1906 in via Settembrini sotto la denominazione di Istituto Derelitti.
Ancora nel 1896 furono avviati i lavori di ampliamento e adattamento dei locali della Pia casa degli Incurabili di Abbiategrasso, mentre era sempre più evidente il declino delle Pie case d’Industria, presso le quali il numero degli intervenienti al lavoro era in costante diminuzione. Nei locali in San Marco e San Vincenzo aveva piuttosto iniziato a prevalere l’attività di alloggio per indigenti, avviata fin dal 1810 ma fattasi più pressante da quando il Comune di Milano decise di adempiere all’obbligo di istituzione di un Ricovero di Mendicità, prescritto dalla legge di pubblica sicurezza del 1859, appunto mediante l’istituto gestito dalla Congregazione di Carità. Sullo scorcio del secolo, la funzione delle Pie case d’Industria era ormai divenuta insignificante, determinandone la chiusura e la devoluzione del patrimonio proprio al Ricovero di Mendicità nel 1902.
L’ordinaria azione dell’ente venne sconvolta dall’esplosione del conflitto mondiale che determinò nuovi imprevisti bisogni: nel 1916 vennero istituiti un Comitato centrale per la guerra e un Consorzio per l’assistenza ai figli dei soldati morti o tornati inabili dal fronte.
Nel dopoguerra il carico assistenziale dell’ente si ampliò in modo considerevole a seguito dell’aggregazione alla città di Milano dei cosiddetti “comuni rurali” fra il 1918 e il 1923.
Con l’avvento del fascismo e l’entrata in vigore del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 e poi della legge 4 marzo 1928, il controllo statale sull’esercizio della beneficenza da parte delle Congregazioni di Carità venne intensificato: la nomina del Presidente venne infatti demandata al Prefetto, cui competeva anche la nomina dei consiglieri che dovevano affiancarlo; l’ultimo Consiglio d’amministrazione democraticamente eletto, presieduto da Emanuele Greppi, volle lasciare memoria del proprio operato in una pubblicazione corredata da preziose fotografie, che fu anche l’ultima impresa editoriale promossa in proprio dall’ente prima della Liberazione. La ricerca del consenso da parte del Regime, perseguita anche attraverso un’attenta politica assistenziale, vide il moltiplicarsi delle iniziative in questo settore, con la fondazione nel 1925 dell’Opera nazionale maternità e infanzia (Onmi) e nel 1931 dell’Ente nazionale opere assistenziali (Eoa). La riforma del 1933, che prevedeva la costituzione di comitati dell’Eoa presso ogni comune, accentuò la sovrapposizione della loro attività con quella delle Congregazioni di Carità, alla quale non ovviò neppure l’impianto di un casellario unico degli assistiti.

(da Guida dell’Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano, pp. 36-39, testo di Marco Bascapè e Maria Cristina Brunati)